Fondo Pensione, PIP e Polizza Vita: quale scegliere?

Polizze vita e forme pensionistiche complementari sono due diverse forme di risparmio di cui analizzeremo nel dettaglio le differenze, in modo da comprendere meglio quale sia la soluzione più adatta rispetto alle proprie esigenze. Partiamo dalla loro definizione per poi approfondirne i diversi aspetti.

Fondi pensione

Come detto, i fondi pensione, istituiti da vari soggetti tra cui le Compagnie di assicurazione, rientrano tra le forme di previdenza complementare. Essi garantiscono una rendita aggiuntiva rispetto alla pensione derivante dalla previdenza obbligatoria.

Tipicamente si sceglie di integrare la pensione per non vedere il proprio tenore di vita calare bruscamente al momento del pensionamento, poiché nel corso degli ultimi anni gli assegni pensionistici si sono molto assottigliati. I fondi sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello delle società istitutrici, in quanto destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni degli iscritti.

Ai fondi è possibile aderire sia su base volontaria del singolo soggetto che in forma collettiva – ad es. tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata impresa possono aderire in base a quanto stabilito dal loro contratto collettivo di lavoro.

Il soggetto aderente versa dei contributi periodici che vanno a costituire insieme ai rendimenti, e al netto di commissioni e imposte, il montante che costituirà la futura pensione integrativa da affiancare a quella pubblica o delle Casse di previdenza.

PIP

Anche i PIP – Piani Individuali Pensionistici – rientrano tra le forme pensionistiche complementari. In questo caso è possibile aderire solo su base individuale ed anche i PIP vanno a costituire un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della Compagnia di assicurazione che li istituisce mediante dei contratti di assicurazione sulla vita

Polizze vita

Le polizze sulla vita sono dei contratti assicurativi che si sottoscrivono, versando un premio, per offrire ai beneficiari:

  • una protezione finanziaria nel caso in cui l’assicurato muoia prematuramente, si ammali gravemente, resti invalido;
  • un capitale o una rendita alla scadenza della polizza (in caso di sopravvivenza dell’assicurato) per realizzare i propri progetti.

Obiettivi di fondi pensione, PIP e polizze vita

Appare subito chiaro che queste forme di risparmio rispondono ad obiettivi diversi.

I fondi pensione e i PIP:

  • richiedono il versamento di contributi – importo variabile;
  • i versamenti comprensivi di rendimenti, e al netto di commissioni e imposte, rappresentano il montante che costituirà la pensione integrativa;
  • realizzano l’integrazione della pensione obbligatoria.

Dunque hanno l’obiettivo di garantire un adeguato tenore di vita a chi vi aderisce, al momento della pensione.

Le polizze vita:

  • comportano il versamento di uno o più premi assicurativi;
  • se si verifica l’evento per cui sono state sottoscritte (ad esempio morte o invalidità dell’assicurato), i beneficiari possono ottenere un capitale oppure una rendita a seconda di quanto stabilito nel contratto.

Quindi hanno l’obiettivo di proteggere i beneficiari da specifici eventi che potrebbero mettere in crisi le finanze del nucleo familiare.

Trattamento fiscale di fondi pensione e polizze vita

Tra le differenze di queste forme di risparmio, troviamo anche il trattamento fiscale. Vediamo nel dettaglio quali sono le regole del fisco italiano per fondi pensione/PIP e polizze vita.

Trattamento fiscale dei fondi pensione/PIP

I benefici fiscali riservati alla previdenza complementare sono di tre tipi. I contributi versati possono essere dedotti in dichiarazione dei redditi. Gli importi pagati vanno sottratti al reddito imponibile IRPEF, con un tetto massimo annuo pari a 5.164,57 euro.

I rendimenti maturati nel corso della gestione del conto individuale su cui confluiscono i versamenti, subiscono un prelievo fiscale tramite imposta sostitutiva con aliquota al:

  • 12,5% sui rendimenti da Titoli di Stato;
  • 20% sui rendimenti da altri impieghi (azioni, obbligazioni ecc.).

Si tratta di aliquote più basse rispetto all’imposizione minima del 26% applicata a tutte le altre tipologie di rendimenti finanziari.

Per i montanti maturati successivamente al 01/01/2007 la rendita o il capitale ricevuti al termine della vita lavorativa, sono tassati con un’aliquota del 15% che si riduce dello 0,30% all’anno per ogni anno di permanenza nel fondo pensione oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%.

Per i montanti maturati prima del 2007 si applicano invece le regole tempo per tempo vigenti.

Trattamento fiscale delle polizze vita

Per le polizze vita è prevista una detrazione su un importo massimo annuo di 530 euro. Tale detrazione spetta nella misura del 19% dei premi versati per:

  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% – da qualunque causa derivante.
  • Il limite di spesa è più elevato nei casi seguenti:
  • 750 euro per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave;
  • 291,14 euro per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Le aliquote applicabili ai redditi di capitale, corrisposti sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sono:

  • 12,5% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
  • 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
  • 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Le aliquote del 20% e del 26% possono tuttavia essere ridotte in caso di titoli pubblici o titoli ad essi equiparati, per i quali è stata mantenuta l’aliquota agevolata del 12,5 per cento.

Fondi pensione, PIP e polizze vita: quale scegliere?

Come emerge dalla lettura dei paragrafi precedenti, queste forme di risparmio rispondo ad esigenze molto differenti.

In particolare, a fondi pensione e PIP può aderire chiunque, indipendentemente dall’età o che svolga o meno un’attività lavorativa – dipendente o autonoma che sia.

Nel dettaglio possono aderire:

  • lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti;
  • titolari di redditi diversi da quello da lavoro;
  • studenti;
  • minori o altri soggetti fiscalmente a carico dell’aderente;
  • persone vicine al momento del pensionamento, che abbiano l’obiettivo di proseguire la partecipazione al fondo pensione per almeno 5 anni.

Nel caso delle polizze vita occorre fare un’analisi delle esigenze del contraente e della sua famiglia, ad esempio prendendo in considerazione chi è il soggetto che sostiene finanziariamente il nucleo familiare – che sarà l’assicurato – e quali sono i soggetti finanziariamente deboli, tipicamente figli minori e/o partner che non hanno un’occupazione o entrate regolari o adeguate.

Un altro caso tipico è quello delle famiglie che hanno impegni finanziari, come ad esempio un mutuo, e intendono anche in questo caso tutelare i soggetti fragili e garantire il pagamento del debito anche in caso di morte o invalidità dell’assicurato.

Infine, per sottoscrivere la polizza, il contraente dovrà fornire una serie di informazioni che serviranno per determinare il rischio. Informazioni che riguardano la salute del soggetto assicurato, la sua professione abituale e lo stile di vita – ad esempio se si tratta di un fumatore oppure no.

Insomma la Compagnia assicurativa deve sapere se il soggetto in questione conduce una vita che lo espone più o meno a rischi.

Appare abbastanza evidente che queste forme di accantonamento non sono perfettamente alternative una all’altra, dal momento che rispondono ad esigenze diverse. Dunque non esiste la scelta perfetta, a meno di non valutare entrambe le soluzioni in modo da proteggere sia il proprio tenore di vita una volta in pensione, sia quello dei propri cari in caso di eventi come la morte prematura e l’invalidità.